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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -
Dott. MANZON Enrico - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
nei confronti di:
C.S.M., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 27 novembre 2014;
letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il resistente l'avv. Carmelo PELUSO, del foro di Catania, che ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 27 novembre 2014, ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Catania avverso l'ordinanza con la quale il Gip di quello stesso Tribunale aveva, a sua volta, respinto la richiesta di sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 2, dei beni facenti capo a C.S.M., sino alla concorrenza di Euro 3.158.178, ritenuta dal Pm valore corrispondente al profitto del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, che il C.S. avrebbe conseguito omettendo di dichiarare, in qualità di azionista di riferimento e amministratore di fatto delle società Etis 2000 Spa e Rete Sicilia Srl, nella dichiarazione di imposta relativa all'anno 2007, la plusvalenza di Euro 17.259.579,45, realizzata da Rete Sicilia Srl tramite la vendita a Telecom Italia Media Broadcasting Srl (di seguito TIMB), ed ad altra società da questa controllata, delle attrezzature e degli impianti per la irradiazione in Sicilia dei segnali televisivi.
In particolare era stato imputato al C.S. di avere provveduto a cedere il predetto compendio dapprima dalla Rete Sicilia Srl alla Etis 2000 Spa, società entrambe da lui controllate, al prezzo di 6.200.000,00 Euro, e quindi, a distanza pochi giorni con contratto preliminare e di pochi mesi con contratto definitivo, dalla Etis 2000 alla TIMB e alla sua controllata per il prezzo complessivo di 17.500.000,00 Euro; siffatto meccanismo avrebbe consentito, a causa della esistenza di cospicue perdite di bilancio a carico della Etis 2000, di neutralizzare la imposta che sarebbe, viceversa, stata gravante su Rete Sicilia se quest'ultima avesse dovuto dichiarare integralmente la plusvalenza a lei riveniente dalla avvenuta cessione dei detti beni alla TIMB. Nel rigettare la richiesta di gravame presentata dalla Procura etnea avverso il provvedimento del locale Gip il Tribunale del riesame ha, in sostanza, rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura della Repubblica, non sussistevano, sulla base degli atti acquisiti e dei fatti verificati in sede di indagine, gli elementi per potere ritenere che la articolata operazione posta in essere fosse del tutto priva di ragioni di natura imprenditoriale apprezzabili sotto il profilo economico gestionale, in tal modo escludendo la finalità puramente elusiva della stessa, tanto più in presenza di una decisione assunta dalla Commissione tributaria provinciale di Catania con la quale era stato annullato l'accertamento fiscale operato a carico della Rete Sicilia Srl e nel quale le era stata addebitata, siccome realizzata in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, e quindi volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale, la operazione eseguita unitamente alla Etis 2000 Spa. ...
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