REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16110-2011 proposto da:
A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso il CENTRO CAF, presso lo studio dell'avvocato DI GENIO GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMATO FELICE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati P. C., M. R., giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 737/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del 9.6.2010, depositata il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. A.M.;
udito per la ricorrente l'Avvocato A.F. che ha chiesto nel caso in cui il ricorso venisse accolto, che la causa venga rinviata ad un'altra Corte d'Appello che non sia quella di Salerno;
udito per il controricorrente l'Avvocato M.R. che si riporta agli scritti.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. M.V. che si riporta alla relazione scritta.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - Il consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
"1. - Con sentenza depositata il 18.6.10 la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, condannava l'INPS a pagare a A.F. la metà delle spese del giudizio di primo grado (avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal giugno 2008), mentre disponeva la compensazione integrale fra le parti di quelle del secondo.
2. - Per la cassazione, in ordine al governo delle spese, di tale sentenza ricorre la A. affidandosi a tre motivi.
2.1. - Resiste con controricorso l'INPS. 2.2. - L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche in contraddittorio del quale si sono svolti i gradi di merito) non ha svolto attività difensiva.
3. - Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, della L. n. 1501 del 1957, art. unico nonchè delle tariffe professionali vigenti, nella parte in cui l'impugnata ha espunto dalla nota spese i diritti di "richiesta copia sentenza", "accesso ufficio e ritiro copia detta", "notifica sentenza", "accesso ufficio e ritiro atto notificato detto", "esame relazione notifica" e "ritiro fascicolo" in quanto relativi ad attività successive alla sentenza di primo grado: in realtà, si obietta in ricorso, si tratta di voci pur sempre concernenti il processo di cognizione e, in quanto tali, da liquidarsi ad opera del giudice della cognizione e non di quello delll'esecuzione.
3.1 - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 4 in combinato con il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 e dell'art. 91 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, laddove l'impugnata sentenza ha ridotto della metà l'onorario di avvocato considerato il carattere semplice e ripetitivo della materia trattata.
3.2. - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha compensato per intero le spese del giudizio di appello per non meglio precisati "giusti motivi, collegati alle questioni trattate e alla modestia dell'accoglimento del gravame".
4. - Il primo motivo è manifestamente fondato.
Le voci de quibus, pur se relative ad attività svolte successivamente alla sentenza di primo grado, sono ad essa necessariamente consequenziali e, quindi, devono essere liquidate dal giudice di prime cure o, in mancanza, da quello d'appello. Invero, la condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese conseguenti alla sentenza - la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa (cfr. Cass. 9.7.69 n. 2525; in senso sostanzialmente conforme v. altresì Cass. 9.7.75 n. 2671).
Altro precedente di questa S.C. (Cass. 5.12.83 n. 7261), secondo il quale le spese processuali attinenti ad anticipazioni e attività difensive successive e consequenziali alla sentenza di primo grado (come quelle per esame avviso deposito sentenza, esame sentenza, etc.) sono relative al giudizio di appello e, quindi, devono essere liquidate dal giudice di secondo grado, deve essere inteso non già nel senso che tale liquidazione sia interdetta al giudice di prime cure, ma nel senso che, ove non sia avvenuta, ad essa può e deve provvedere il giudice del gravame.
Prevederne la liquidabilità soltanto ad opera del giudice d'appello è opzione interpretativa inesatta: non considera nè il carattere meramente eventuale dell'impugnazione nè il rilievo che adempimenti come quelli inerenti ai diritti in discorso servono anche soltanto a finì esecutivi o a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e che altri, come la registrazione della sentenza, sono fiscalmente dovuti.
D'altronde, se davvero tali voci non fossero liquidabili se non dal giudice d'appello, il loro recupero resterebbe precluso alla parte totalmente vittoriosa (cui siano state riconosciute le spese di lite in ossequio alla regola della soccombenza dì cui all'art. 91 c.p.c., comma 1) che, proprio in quanto tale, non può impugnare per carenza di interesse.
Nè il pagamento di tali diritti di procuratore può essere affidato alla mera richiesta avanzata dalla parte vittoriosa in occasione della notifica del precetto, atteso che nulla esclude che il soccombente paghi prima - e spontaneamente - tutto quanto sia stato liquidato in sentenza, così facendo venire meno, in radice, la possibilità stessa di agire in via di precetto per il recupero delle voci consequenziali alla pronuncia di primo grado, ma da essa non espressamente liquidate.
Nè, infine, sarebbe logicamente ipotizzabile un sistema che prevedesse una sorta di impugnazione necessitata al solo fine di far liquidare dal giudice d'appello taluni diritti di procuratore che si supponga, in tesi, non liquidabili dal giudice di primo grado.
4.1. - Del pari manifestamente fondato è il secondo motivo.
Già altre volte la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha affermato che il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la propria decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (v. Cass. 9.6.2006 n. 13478; Cass. 4.8.2009 n. 17920), ovvero - come verifìcatosi nel caso di specie - alla semplice aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni e quindi il carattere ripetitivo della controversia (v., in particolare, Cass. 20.6.2007 n. 14311; Cass. 21.11.2008 n. 27804; Cass. 26.7.2010 n. 17508). Nè l'obbligo di motivazione è escluso per effetto dell'ari. 4 legge n. 794/42 che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà; tale disposizione, invero, integra la previsione contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5 indicando il limite massimo della riduzione degli onorari e dunque presuppone che questa sia stata motivata (cfr., riguardo al collegamento fra le due disposizioni, Cass. 21.11.08 n. 27804; Cass. 26.10.74 n. 3179).
4.2. - Anche il terzo motivo è manifestamente fondato.
In tema di spese giudiziali, i giusti motivi da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratti dal tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano o dalla semplicità della materia del contendere o, genericamente, dalla natura della lite, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. 15.12.11 n. 26987; Cass. 13.7.11 n. 15413).
Diversamente, la compensazione delle spese si tradurrebbe - in specie ove l'importo delle spese sia prossimo a quello del danno economico che la parte abbia inteso evitare facendo valere innanzi al giudice un proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. (Cass. 10.6.11 n. 12893).
5. - Per tutto quanto sopra considerato, si propone l'accoglimento del ricorso, con ordinanza ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5".
2 - Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5 per la definizione camerale del processo.
3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013