Cassazione civile Sez. VI - 1, Ordinanza n. 18542 del 21/09/2016

Cassazione civile Sez. VI - 1, Ordinanza n. 18542 del 21/09/2016
Mercoledi 12 Ottobre 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.M.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso dall'avv. Assunta Confente che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo all'indirizzo p.e.c. assuntaconfente(at)pec.ordineavvocatitorino.it e al fax n. 011/5626238;

- ricorrente -

nei confronti di:

V.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicotera 29, presso lo studio dell'avv. Giulia Sarnari, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso, unitamente all'avv. Antonina Scolaro e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo ai seguenti indirizzi p.e.c. e fax: antoninascolaro(at)pec.avvocatitorino.it 011/5617188; giuliasarnari(at)ordineavvocatiroma.org 06/3223269;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2354/13 della Corte di appello di Torino, emessa il 10 febbraio 2013 e depositata il 10 dicembre 2013, n. R.G. 2197/2009;

Rilevato che in data 22 aprile 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 6939/2008, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi V.E. e C.M. A., ha respinto le reciproche domande di addebito e ha disposto a carico del C. un assegno mensile di mantenimento di 750 Euro in favore della V..

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 2354/13.

3. Ricorre per cassazione C.M.A. affidandosi a sei motivi di ricorso tutti relativi alla insussistenza del diritto all'assegno e alla quantificazione del suo ammontare. ...

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