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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni - Primo Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente di Sez. -
Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15846-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal TRIBUNALE DI SIENA, con ordinanza emessa il 27/6/2017 (r.g. n. 608/2015) nella causa tra:
L'ASSOCIAZIONE ULISSE NO PROFIT;
- ricorrente non costituitasi in questa fase -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;
- resistente -
e contro
EQUITALIA S.P.A.;
- resistente non costituitasi in questa fase -
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso affinchè la Corte, regolando la giurisdizione, ritenga sussistere quella del giudice tributario.
L'Associazione Ulisse Non Profit proponeva, in data 13 luglio 2013, ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena avverso estratto di ruolo e cartella di pagamento assumendo che fosse ad essa sconosciuta e non notificata, per cui chiedeva, previa sospensione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 47, accertarsi l'inesistenza giuridica del pignoramento per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia s.p.a., la commissione adita pronunciava sentenza declinatoria della giurisdizione in considerazione della natura dell'opposizione proposta, qualificandola come opposizione ad atti di esecuzione forzata, individuando quale giudice competente il Tribunale ordinario di Siena, il quale - investito della lite con atto in riassunzione - con ordinanza del 27.06/18.07.2016 (ritualmente comunicata), ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione trattandosi di accertamento relativo ad avviso prodromico alla cartella di pagamento attinente a materia di iscrizione a ruolo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per imposta Iva anno 2008 e per imposte Ires, Iva e Irap anno 2009. ...
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