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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano - Presidente -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -
Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 1817 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
- ricorrente -
contro
B.R., C.A.V., Be.Va., il primo nella qualità di liquidatore e socio di s.r.l. Edil Time, cancellata dal registro delle imprese, gli altri nella qualità di soci della suddetta società, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Maurizio Leone ed Antonella Giglio, elettivamente domiciliatisi presso lo studio della seconda in Roma, alla via A. Gramsci, n. 14;
- controricorrenti -
e nei confronti di:
s.r.l. Edil Time s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 50^, depositata in data 24 novembre 2011, n. 164/50/11;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 febbraio 2017;
sentiti per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli e per i contribuenti l'avv. Cristian Fedreghetti, per delega dell'avv. Maurizio Leone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In esito all'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2003 al 2005 da parte della s.r.l. Edil Time, l'Agenzia ha proceduto ad accertamento induttivo nei confronti della società di maggiore materia imponibile, ai fini Iva, Irap e delle imposte dirette. Ne sono scaturiti avvisi di accertamento con i quali sono state recuperate le maggiori imposte, oltre alle sanzioni ed agli interessi. La contribuente ha impugnato gli avvisi, sostenendo che le dichiarazioni fossero state tardivamente presentate e che il ritardo fosse esclusivamente imputabile all'intermediario incaricato della trasmissione telematica, secondo quanto desumibile anche dall'impegno alla trasmissione e dalla dichiarazione resi da costui. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio, facendo leva sulla documentazione esibita in giudizio dalla società, che ha evidenziato, oltre ai componenti positivi di reddito valorizzati dall'Agenzia, anche quelli negativi; documentazione che, ha sottolineato il giudice d'appello, i verificatori avrebbero potuto consultare sin dall'accesso e che legittimamente è stata esibita in sede giudiziale, non sussistendo i presupposti per l'operatività della preclusione stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5,. La Commissione ha anche annullato le sanzioni irrogate alla società, a fronte della dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'intermediario che, a suo giudizio, ha concretato la buona fede della contribuente. ...
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