Cassazione civile Sez. II Sentenza del 20/03/2017 n.7095

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Martedi 20 Giugno 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente -

Dott. MATERA Lina - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1178/2012 proposto da:

D.G.P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CARLINI, che la rappresenta e difende con procura speciale notarile rep. 3707 del 15/6/2016;

- ricorrente -

contro

R.R.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 22599/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l'Avvocato CARLINI Franco, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

Svolgimento del processo

Accogliendo l'impugnazione di N.S., partecipante al condominio di viale (OMISSIS), il locale Tribunale con sentenza n. 1167/02 annullava la delibera adottata dall'assemblea condominiale il 14.5.1999, condannando il condominio alle spese di giudizio. Spese che, in seguito ad atto di precetto notificatole e in virtù del vincolo di solidarietà passiva, la condomina B.B. pagava sia per la quota propria che per quella di spettanza di un'altra condomina, D.G.P.R.. A sua volta, subita l'azione di regresso, quest'ultima adiva il giudice di pace di Roma affinchè condannasse al risarcimento dei danni l'amministratore del condominio, R.R., cui addebitava di non aver provveduto alle rituali convocazioni dell'assemblea del 14.5.1999 e di non aver dato comunicazione della pendenza della lite.

Resistendo il convenuto, il giudice di pace accoglieva la domanda condannando il R. a pagare all'attrice la somma di Euro 238,21, oltre spese. ...

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