Cassazione civile Sez. II Sentenza del 14/02/2017 n.3892

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Lunedi 13 Marzo 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27011/2012 proposto da:

T.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29 SC. IX INT. 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FIORE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato RENATO SANITA', che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4499/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l'Avvocato Fiore Stefano difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese;

udito l'Avv. Sanità Renato difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo, secondo e terzo motivo, l'assorbimento del quarto motivo, in subordine il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L'ing. T.S. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti del condominio "(OMISSIS)" di (OMISSIS), avverso la sentenza n. 4499/2011 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il 26 ottobre 2011, con la quale in riforma della sentenza di primo grado, sono state respinte le contrapposte domande di condanna ed interamente compensate le spese di lite tra le parti.

La Corte, per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo alla reiezione della domanda, avanzata dal ricorrente in qualità di amministratore del condominio su menzionato, di pagamento del proprio compenso, ha affermato che dalla espletata ctu era risultata la mancanza di un giornale di contabilità che avesse registrato cronologicamente le operazioni riguardanti il condominio, consentendo in modo puntuale la verifica dei documenti giustificativi, onde non era possibile ricostruire l'andamento delle uscite e dei pagamenti effettuati, per fatto imputabile all'amministratore, tra i cui doveri rientrava quello di corretta tenuta della contabilità. ...

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