Cassazione civile Sez. II, Sentenza del 17/10/2017 n.24484

Cassazione civile Sez. II, Sentenza del 17/10/2017 n.24484
Lunedi 23 Ottobre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente -

Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13413/2012 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio L.S. LEXJUS SINACTA, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO CIRLA;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIAGIO CARTILLONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1159/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 2004 il Condominio (OMISSIS), conveniva davanti al Tribunale di Milano il suo ex amministratore, Dott. R.L., rappresentando quanto segue:

- nella documentazione contabile consegnata dal R. al nuovo amministratore del Condominio erano comprese due fatture emesse dalla società Constructa srl, per complessivi Euro 50.908,80, relative allo smaltimento presso le pubbliche discariche di materiali edili di risulta residuati dai lavori di edificazione del fabbricato condominiale;

il R. era socio ed amministratore della suddetta società Constructa srl;

- l'incarico alla società Constructa srl e i conseguenti pagamenti non erano stati autorizzati da alcuna Delib. Assembleare, nè la relativa spesa risultava inserita in alcun bilancio preventivo, nè l'effettuazione della stessa rispondeva a ragioni di urgenza. ...

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