Cassazione civile Sez. V Sentenza del 06/10/2017 n.23338

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Giovedi 9 Novembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30220/2010 proposto da:

ADLER PLASTIC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PALUMBO 26, presso la società EP SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO GAETA, GUIDO GAETA con studio in NAPOLI VIA DEI MILLE 16 (avviso postale ex art. 135) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 208/2009 della COMM. TRIB. REG. della Campania, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 ottobre 2009 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza del 10 ottobre 2007 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dalla S.p.a. ADLER PLASTIC nei confronti dell'avviso di accertamento con cui era stato rettificato il suo reddito imponibile per il periodo di imposta 2003 (affermando che tutti i costi ripresi dalla amministrazione erano, invece, inerenti e pienamente deducibili), ha dichiarato legittimo l'accertamento della Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2003 ai fini Irpeg e Irap, limitatamente a un maggior reddito di Euro 813.934, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. ...

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