Cassazione civile Sez. V Sentenza del 27/01/2017 n.2054

Cassazione civile Sez. V Sentenza del 27/01/2017 n.2054
Mercoledi 5 Aprile 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -

Dott. D’ISA Claudio - rel. Consigliere -

Dott. IZZO Fausto - Consigliere -

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n 12;

- ricorrente -

contro

Fri-el S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.; Fri-el Basento S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; Fri - el Anzi Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Giuseppe Zizzo e Chiara Sozzi ed elettivamente domiciliate in Milano alla via G.B. Buzzoni n. 12 presso il loro studio;

- controricorrenti -

per la cassazione della sentenza n. 48/02/2011 della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, in data 26 maggio 2011.

Svolgimento del processo

1. Con distinti ricorsi le società resistenti, indicate in epigrafe, impugnavano ciascuna, innanzi alla Commissione Tributaria di 1^ grado di Bolzano, gli avvisi di liquidazione (gli atti sono indicati nell'epigrafe della sentenza oggi impugnata) emessi dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bolzano - aventi ad oggetto liquidazione dell'imposta di registro di atti, definiti dalle contribuenti conferimento in natura, ma ritenuti dall'Ufficio cessioni di rami d'azienda e perciò sottoposti ad imposta di registro che veniva liquidata, oltre le sanzioni.

1.1 La vicenda, come leggesi nella sentenza impugnata, che ha dato luogo all'adozione dei suddetti atti di avviso di accertamento è la seguente: con atto registrato il (OMISSIS) veniva costituita la Fri-el Anzi S.r.l., nella quale la Fri-el S.p.a conferiva in natura il ramo d'azienda "Progetto Parco Eolico Anzi", del valore di Euro 75.850,51. Con altro atto, registrato in pari data, veniva costituita la Fri-el Grottole S.r.l., nella quale la Fri - el S.p.a. conferiva in natura il ramo d'azienda "Progetto Parco Eolico Grottole" per un valore di Euro 189.582,28. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi