Cassazione civile Sez. VI - 2 Sentenza del 11/05/2017 n.11702

Cassazione civile Sez. VI - 2 Sentenza del 11/05/2017 n.11702
Lunedi 22 Maggio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6575/2015 proposto da:

V.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell'avvocato SEBASTRNO R1BAUDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA BALESTRA giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PREFEITURA DI BERGAMO, C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1831/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO, emessa il 03/06/2014 e depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l'Avvocato Mario Antonio Scino dell'Avvocatura dello Stato, che si riporta agli atti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

V.N. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la Prefettura di Bergamo, che resiste con controricorso, lamentando che il Tribunale di Bergamo ha rigettato il suo appello confermando, sia pure con integrazione della motivazione, la sentenza del GP relativa a prosecuzione della marcia nonostante la luce semaforica gialla.

Il tribunale ha statuito che il verbale fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati e liberamente valutabile su ogni altro elemento ed era pacifico che la parte aveva proseguito la marcia nonostante la luce gialla.

La ricorrente denunzia 1) violazione di norme di diritto in relazione all'art. 2700 c.c.;

2) violazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c..

Le censure non sono risolutive rispetto ad una sentenza che ha statuito che la ricorrente aveva la possibilità di fermarsi in condizioni di sicurezza tanto che i verbalizzanti che la precedevano si erano fermati. ...

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