Cassazione civile Sez. V Sentenza del 23/11/2016 n.23795

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Venerdi 28 Aprile 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - Presidente -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere -

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2276/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SUPERMERCATI DELLA CALZATURA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 175/2007 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO, depositata il 06/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l'Avvocato PISANA CARLO MARIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato MUCCARI PIERLUIGI per delega Avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio (n. 175/32/07, dep. 6.12.2007). Il contenzioso ha origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, notificato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39 e 40, col quale l'Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società Supermercati della calzatura srl, ai fini dell'Irpef e dell'Ilor per l'anno 1996. In particolare risultavano gravi incongruenze fra redditi e ricavi - per elevati crediti e rimborsi IVA a fronte di bassi redditi e notevoli ricavi, ed incongruenza nel ricarico, rilevanti ai fini dell'accertamento presuntivo basato su studi di settore,D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies - oltre a considerevoli investimenti, incoerenti con l'attività, data la complessiva antieconomicità e conseguente inattendibilità della dichiarazione dei redditi. ...

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