Cassazione civile Sez. V Sentenza n. 8249 del 04/04/2018

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Mercoledi 13 Marzo 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. FASANO Annamaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14499-2012 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RICCIOTTI NICOLA 9, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLA CAIAZZA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente - e contro

DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 96/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;

udito per la ricorrente l'Avvocato CAIAZZA che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato FIDUCCIA che ha chiesto il rigetto.

Svolgimento del processo

In data 26.6.2006, A.M., B.B., B.A. e B.C. alienavano alla società "S.P.L. Sistemi e Progetti Logistica S.r.l." un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) indicando a titolo di corrispettivo per la cessione la somma complessiva di Euro 4.920.000, in adempimento di un contratto preliminare. In data 12.4.2008, l'Agenzia delle entrate notificava ad B.B., quale obbligata in solido con l'acquirente società e con gli altri venditori, l'avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), con cui rettificava i valori dichiarati per i beni e per i diritti oggetto dell'atto di compravendita sulla base di una stima dell'UTE. La contribuente proponeva impugnazione innanzi alla CTP di Roma. La CTP, con sentenza n. 539/28/2009, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato del 50%. La sentenza veniva appellata dalla contribuente e la CTR del Lazio, con sentenza n. 96/06/11, respingeva l'appello principale proposto da B.B., accogliendo l'appello incidentale proposto dall'Ufficio, il quale aveva escluso vizi motivazionali della sentenza di primo grado e nel merito ritenuto congruo il valore accertato, essendosi avvalso della stima UTE e di altri elementi di confronto, quali i valori OMI. Equitalia Gerit S.p.A. notificava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale si procedeva ad iscrivere a ruolo la somma di complessivi Euro 167.983,05, comprensivi di sanzioni ed interessi, corrispondenti ad 1/3 della maggiore imposta di registro accertata dall'Ufficio delle entrate di Roma con l'avviso di rettifica e liquidazione. A seguito di ciò, in data 10.12.2011, Equitalia Sud S.p.A. comunicava alla ricorrente di aver iscritto ipoteca, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. B.B. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. ...

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