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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
Dott. FASANO Anna Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10167/2012 proposto da:
P.P., A.I., P.N., elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. BERTOLONI 44, presso lo STUDIO LEGALE DE VERGOTTINI, rappresentati e difesi dagli avvocati CESARE CATURANI, MAURIZIO MANCINELLI giusta delega a margine;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA, depositata il 03/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l'Avvocato MANCINELLI FEDERICA per delega dell'Avvocato MANCINELLI MAURIZIO che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato FIDUCCIA che ha chiesto il rigetto.
In data 19 luglio 2006 veniva registrato un atto di divisione tra i signori A.I., P.N. e P.P., su un valore complessivo di beni di Euro 1.100.000,00, scontando una autoliquidazione dell'imposta di registro con applicazione dell'1%. Nella fattispecie, a seguito del decesso di P.R., erano succeduti per legge il coniuge A.I. e i due figli P.N. e P.P.. L'asse ereditario comprendeva la quota indivisa di un mezzo relativa ed alcuni beni acquistati in comunione dai coniugi P.. Il coniuge superstite rinunciava all'eredità, cedendo la propria quota ai due figli. Successivamente l'Agenzia delle Entrate notificava ai contribuenti l'avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta suppletiva, ritenendo configurarsi una divisione di masse plurime, e recuperava le imposte per Euro 61.889,00. L'atto veniva emesso a titolo di imposte suppletive di registro, ipotecaria e catastale, previste per gli atti traslativi ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, comma 1 e dell'art. 1, 2^ periodo, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto; dell'art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990 e del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 1. ...
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