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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano - Presidente -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -
Dott. TEDESCO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10617/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
OPITEL S.p.A. (già Tele2 Italia S.p.A.), rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Zizzo, Francesco Denozza, Paolo Pototschnig, Paolo Quattrocchi, con domicilio eletto in Roma, Via Bissolati 67, presso lo studio dei difensori;
- controricorrente incidentale -
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 31/10/09, depositata il 2 marzo 2009;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
uditi gli avv. Paolo Gentili per l'Avvocatura generale dello Stato e Giuseppe Zizzo per la società;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr), sull'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ha riformato in parte la sentenza di primo grado, che a sua volta aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Tele2 Italia S.p.A. (ora Opitel S.p.A.) in relazione a un avviso di accertamento, con il quale, relativamente all'anno di imposta 2000, l'Amministrazione finanziaria aveva negato la deduzione di costi, rideterminato la perdita di esercizio e rettificato la dichiarazione Iva.
Contro la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui la società ha reagito con controricorso contenente ricorso incidentale. ...
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