Cassazione civile Sez. V Sentenza n. 1963 del 26/01/2018

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Mercoledi 30 Maggio 2018
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano - Presidente -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere -

Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -

Dott. CASTORINA Rosaria Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26005/2013 proposto da:

MAZZOCCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 22, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BRENCIAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO COLLI giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

AMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato DAMIANO LIPANI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 290/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato BRENCIAGLIA che si riporta agli atti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

p. 1. La Mazzocco srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 290/29/13 del 31 luglio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione notificatile dall'Azienda Municipale Ambiente per la città di Roma - AMA spa per Tarsu 2006, 2007 e 2009. Ciò in relazione ai rifiuti generati dai locali produttivi da essa detenuti in (OMISSIS).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - il Comune di Roma aveva regolarmente istituito il servizio di raccolta rifiuti nella zona di pertinenza, come anche desumibile dalle fotografie e dagli altri documenti prodotti da Ama; - quand'anche la società avesse incaricato della raccolta una ditta terza, ciò non la mandava esente dall'imposta, secondo quanto previsto dal regolamento comunale n. 105/05. ...

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