Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Il Tribunale di Salerno, dopo avere, con sentenza non definitiva, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da G.C.M. con D.B.G., con sentenza del 22.2.2011 ha provveduto sulle domande relative ai rapporti economici tra le parti, rigettando la domanda di assegno di mantenimento proposta dall'attrice per la figlia maggiorenne divenuta autosufficiente - S. - e aumentando l'assegno per il figlio Giovanni - posto a carico del padre - a Euro 450,00 mensili.
Con la sentenza impugnata - depositata il 5.7.2012 - la Corte di appello di Salerno, accogliendo l'appello principale della G. e rigettando quello incidentale del D.B., ritenendo non ancora autonoma economicamente la figlia maggiorenne, non avendo l'onerato adeguatamente provato la stipula di contratto di specializzazione da parte della stessa, ha posto a carico dell'appellato l'obbligo del versamento di un contributo di mantenimento anche per S., determinandolo in Euro 450,00.
Contro la sentenza della Corte di appello il D.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la G..
Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., le parti hanno depositato memorie.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto non adeguatamente provato il rapporto di specializzazione instaurato dalla figlia maggiorenne e il relativo compenso, pari a Euro 22.700,00 lordi nonostante la produzione degli estratti delle visualizzazioni del portale internet dell'Università e nonostante le stesse ammissioni contenute nell'appello della G., la quale lamentava la precarietà del compenso percepito dalla figlia e la sua natura diversa da corrispettivo di lavoro, essendo legato alla preparazione universitaria. Lamenta la mancata acquisizione di indagini, trattandosi di provvedimento concernente la prole. Contesta che il compenso percepito dalla figlia non possa essere qualificato come corrispettivo di attività lavorativa alla luce della disciplina di attuazione delle direttive Europee in materia.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione e deduce - tra l'altro - che in forza del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 40, "l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria". Gli specializzandi sono sottoposti al regime fiscale e contributivo. Erroneamente la Corte di merito ha equiparato gli emolumenti dello specializzando ad una borsa di studio, negandone la natura retributiva anche alla luce della durata quinquennale e dell'importo degli stessi. Anche la natura precaria è stata erroneamente ritenuta senza considerare le concrete prospettive di impiego assicurate dal numero chiuso delle specializzazioni.
Lamenta, ancora, l'erronea affermazione del maggior reddito di esso ricorrente rispetto a quello della resistente.
3.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero, quanto al vizio di motivazione, va rilevato che risulta dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4) che la G., con l'appello, lamentava soltanto che "il contratto di specializzazione non dava luogo ad un rapporto di lavoro stabile".
Dunque, occorreva solo qualificare quel rapporto di cui non era negata l'esistenza.
In argomento questa Corte ha di recente ritenuto che l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio (Sez. 1, Sentenza n. 18974 del 08/08/2013).
Talchè la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014