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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 213-2012 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA MAZZIA;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 35, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUIGI MALOSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CALO';
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 120/2011 della CORTE D'APPELLO DI LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il 05/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nell'assemblea del 13.10.1999 il condominio di (OMISSIS), deliberava l'installazione di un ascensore all'interno dell'androne delle scale. Assumendosi proprietari esclusivi di un'area retrostante e dei box auto ivi esistenti, e lamentando che la realizzazione dell'ascensore avrebbe impedito loro l'accesso all'area anzi detta e ai box, D.G.G. e C.G. e C., comproprietari di unità singole al piano terra dell'edificio quali eredi di C.L., impugnavano detta delibera innanzi al Tribunale di Taranto.
Nel resistere in giudizio il condominio eccepiva la prescrizione della servitù di passo carraio, eccezione che l'adito Tribunale di Taranto accoglieva rigettando così la domanda.
L'impugnazione proposta avverso detta sentenza da C.G. e C., anche quali eredi di D.G.G., nel frattempo deceduta, era respinta dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Osservava detta Corte, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che l'installazione dell'ascensore non impediva l'accesso degli appellanti all'area di loro proprietà, lasciando libero a tal fine uno spazio di m. 1,12. Circa la dedotta violazione del godimento dei condomini appellanti, quale limite alle innovazioni di cui all'art. 1120 c.c., comma 2, aggiungeva che i testi escussi avevano confermato che gli eredi C. non erano mai entrati con autoveicoli all'interno dell'area di loro proprietà e che i manufatti ivi esistenti non erano mai stati utilizzati quali box auto. ...
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