Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 14/03/2017 n.6516

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Giovedi 20 Aprile 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26770-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

- ricorrente -

contro

B.M.;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Tribunale di Parma, con il decreto depositato il 2 ottobre 2015, nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del GD, che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'impresa individuale artigiana del signor C.G. (" C.G. SMG"), ha respinto le doglianze proposte e confermato integralmente il provvedimento reclamato.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il signor C.G., con due mezzi.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia, con la precisazione della inammissibilità - più che di rigetto - del ricorso per cassazione, così come notificata alla parte costituita nel presente procedimento, dalla quale sono state mosse osservazioni critiche che non appaiano incisive rispetto a quanto osservato nella ipotizzata soluzione del caso. Il ricorso per cassazione, infatti, risulta inammissibile allo stesso modo di quanto ha, al riguardo, affermato questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016) a proposito del "decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore, di cui alla L. n. 3 del 2012, artt. 6 e 7, comma 1 - bis, ed art. 8" (in ordine al quale, "non precludendo(si) a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti", esso risulta "privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione"): e allo stesso modo occorre concludere per il decreto reiettivo reso nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del GD, che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'impresa individuale artigiana. ...

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