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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano - Presidente -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. MANZON Enrico - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 202-2016 proposto da:
HOTEL VILLA ENRICA SAS di Z.O. & C., in persona del socio amministratore, Z.R., Z.A., ZA.AM., Z.R., B.B. in Z., in proprio ed anche nella loro veste di eredi del Sig. Z.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GROENLANDIA 5, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA PACINI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA BENINI giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2 GRADO di TRENTO del 27/04/2015, depositata il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 27 aprile 2015 la Commissione tributaria di secondo grado di Trento accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 65/2/13 della Commissione tributaria di primo grado di Trento che aveva accolto i ricorsi proposti dalla Hotel Villa Enrica sas di Z.R. e C. e dai suoi soci contro gli avvisi di accertamento IRES, IRPEF 2006. La Commissione di secondo grado osservava in particolare che i contribuenti non avevano adeguatamente controprovato la presunzione di "non operatività" prevista dalla legge. ...
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