Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 15/03/2017 n.6648

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Lunedi 27 Marzo 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 25703/2015 proposto da:

IMMOBILIARE TIRRENA SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO PUTZOLU, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PAOLO ORLANDO 58, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETRUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOMMARIA UGGIAS, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 319/2015, emessa il 10/07/2015, della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 17 luglio 2015, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Immobiliare Tirrena s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Olbia - sez. distaccata di Tempio Pausania n. 9 del 12 gennaio 2009 e nei confronti di M.A. 2. La Corte d'appello ha rilevato la tardività della notifica dell'atto di appello del 26 febbraio 2010, poichè la sentenza di primo grado era stata notificata in data 26 giugno 2009 e in data 21 luglio 2009, presso il procuratore domiciliatario della società appellante, il quale, in entrambe le occasioni, aveva rifiutato la consegna dichiarando di avere rinunciato all'incarico da tempo. Tale circostanza, per un verso, non era rilevante ai fini della validità della notifica della sentenza, e, per altro verso, non costituiva presupposto per la rimessione in termini dell'appellante. ...

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