Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza 7529/2016 proposto da:
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUBRY 1, presso lo studio dell'avvocato BRUNO MOSCARI rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO BISOZZIO, rappresentato e difeso da sè medesimo;
- controricorrente -
sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. Renato Finocchi Ghersi che conclude confermando la competenza del Tribunale di Siena, con i conseguenti provvedimenti di legge.
avverso l'ordinanza 2058/2015, del TRIBUNALE di SIENA, emessa e depositata il 16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
premesso che il PG ha formulato la seguente requisitoria:
Letti gli atti;
rilevato che con ricorso per regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c., P.V. ha impugnato, contro l'avv. B.G., l'ordinanza del Tribunale di Siena del 16.2.2016, con la quale detto giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dallo stesso attuale ricorrente nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 598 del 2015, reso dal Tribunale di Siena, ottenuto dal B. quale professionista che aveva svolto prestazioni professionali a favore del P. relative a quindici giudizi di opposizione a cartelle esattoriali, in primo grado e in appello, conclusi con esiti positivi per il cliente;
rilevato che il provvedimento impugnato premette che nel caso in esame si verte nell'ipotesi di contratto d'opera professionale tra un professionista e una persona fisica che agisce non per scopi privati, ma quale socio accomandatario della società Innovazione Chiusi PRI.VI.PI. Di P. Vincenzo e c. s.a.s., e quindi di un contratto di prestazione professionale per la soddisfazione di esigenze correlate all'attività imprenditoriale e commerciale del cliente del legale; che la stessa ordinanza, richiamando l'orientamento prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che è considerato consumatore, e deve quindi applicarsi la disciplina prevista dall'art. 1469 bis c.c. e segg. e dal D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 3 e 33, "la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività"; e che "nel caso in esame il professionista ha svolto la propria attività professionale in favore dell'opponente non come persona fisica che agisce per scopi privati, ma come persona fisica destinataria di cartelle di pagamento ricevute in qualità di socio di società di persone", e che pertanto deve esserne esclusa la qualità di consumatore; ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter