Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 24/05/2017 n.13091

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Venerdi 9 Giugno 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13645/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA LUNGARETTA 151, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PISA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PISA;

- ricorrente -

contro

LA DIAGNOSTICA ANNIBALLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO IMPROTA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CARINI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4390/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

la ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello ne ha confermato la condanna al versamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in favore della società La Diagnostica Anniballo s.r.l., esercente attività di polidiagnostica e di laboratorio di analisi;

l'unico - articolato - motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 27, 34 e 35, nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., e art. preleggi, e - altresì - "nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio".

Considerato che:

la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui "per stabilire se l'attività svolta nell'immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale (...), occorre avere riguardo non alla qualifica (professionale o meno) delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza, nell'ambito delle attività ivi esercitate, dell'elemento imprenditoriale o di quello professionale" (Cass. n. 8558/2012), cosicchè anche l'attività del professionista può assumere natura commerciale quando l'organizzazione in forma di impresa sia assorbente rispetto a quella professionale, come "nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo" (Cass. n. 28312/2011, conforme a Cass. n. 13677/2004); ...

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