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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11173/2016 proposto da:
COSTRUZIONI GARDINA SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 82, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MARCOMINI;
- ricorrente -
contro
M.V., G.A.V., difesi dagli avvocati EUGENIO TARGA e MASSINIO ZUPPA e domiciliati in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2539/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Rilevato che la Costruzioni Gardina sas ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia depositata il 26.10.20151 con cui è stato dichiarato inammissibile il gravame da essa proposto contro la sentenza 80/2015 del Tribunale di Rovigo, emessa nel giudizio promosso nel 2010 contro M.V. e G.A.V. per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un terreno e il risarcimento dei danni;
vista la proposta di inammissibilità formulata dal relatore e la memoria della parte ricorrente;
rilevata - in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l'inammissibilità del ricorso per cassazione per intempestività della sua proposizione in relazione all'inosservanza del termine breve di sessanta giorni stabilito dall'art. 325 c.p.c., comma 2;
considerato, infatti, che la sentenza oggi impugnata, diversamente da quanto indicato in ricorso, risulta notificata e precisamente in data 4.11.2015 a mezzo p.e.c. presso il difensore domiciliatario avv. Enrico Crepaldi, sicchè il termine breve di sessanta giorni è venuto a scadere il 4.1.2016, come correttamente eccepito nel controricorso; ...
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