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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10642/2015 R.G. proposto da:
REGIONE CALABRIA, - c.f. (OMISSIS) - in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato Fabio Postorino ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sabotino, n. 12, presso lo studio dell'avvocato Graziano Pungì;
- ricorrente -
contro
MIRAMARE s.r.l.;
- intimato -
e S.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 655 del 23.9.2014 del tribunale di Paola;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2017 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
Il Dipartimento n. 8 della Regione Calabria il 15.3.2011 pronunciava ordinanza - ingiunzione n. 1809 nei confronti della "Miramare" s.r.l. e di S.P. per illeciti in materia di esercizio di concessioni demaniali marittime sanzionate dall'art. 1164 cod. nav..
Avverso l'ordinanza gli ingiunti proponevano opposizione al giudice di pace di Paola; ne domandavano l'annullamento.
La Regione Calabria non si costituiva.
Con sentenza n. 1118 depositata in data 22.9.2011 il giudice di pace accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza - ingiunzione.
Proponeva appello la Regione Calabria.
Resistevano la "Miramare" s.r.l. e S.P..
Con sentenza n. 655 del 23.9.2014 il tribunale di Paola dichiarava inammissibile il gravame e condannava l'appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado.
Evidenziava il tribunale che la sentenza di primo grado era stata depositata in cancelleria in data 22.9.2011, cosicchè il termine "lungo", pari alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis a sei mesi, scadeva il 22.3.2012; che nondimeno l'atto di appello era stato "notificato a mani del procuratore di parte appellata solamente in data 27.03.2012, per come risulta dalla relata di notifica apposta in calce, ovverosia oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c." (così sentenza d'appello, pag. 4). ...
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