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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15353-2016 proposto da:
M.A., T.M., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore T.N., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato PAOLO BURLINETTO;
- ricorrenti -
contro
C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DIES;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI. IL COLLEGIO raccomanda la redazione di motivazione semplificata:
La Corte d'appello di Trento, con sentenza 1.3.2016 n. 44, ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione per uso vacanze, stipulato tra la locatrice C.L. ed i conduttori T.M. ed M.A., nonchè la domanda di condanna al risarcimento dei danni, rilevando che, le pur precarie condizioni igieniche e di manutenzione dell'appartamento concesso in godimento, non integravano la "gravità" dell'inadempimento richiesta per la risoluzione del contratto, atteso che la locatrice si era immediatamente offerta di procedere alla pulizia dei locali ovvero di concedere altro appartamento della medesima categoria, ricevendo tuttavia un rifiuto da parte dei conduttori. La possibilità di rimediare efficacemente, in poche ore, all'iniziale inesattezza dell'adempimento, e senza un disagio apprezzabile sul godimento del bene locato, impediva di ravvisare nella specie un definitivo pregiudizio dell'interesse dei conduttori legittimante la risoluzione del contratto: ne seguiva la infondatezza della domanda risarcitoria relativa ai danni allegati quali conseguenza della risoluzione del rapporto. Infondata era, altresì, la domanda di condanna al risarcimento dei danni autonomamente imputati al temporaneo inadempimento (vacanza pregiudicata; danno biologico per aggravamento della malattia subito dal minore T.N. affetto da dermatite atopica su base allergica; danni patrimoniali per deterioramento di generi alimentari), in quanto privi di riscontri probatori anche sotto il profilo causale. ...
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