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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Presidente -
Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -
Dott. GUIDA Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. FRACANZANI Marcello M. - Consigliere -
Dott. PERINU Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1271/2012 R.G. proposto da:
C.S., rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Gravio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pinciana n. 25. - ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione n. 24, n. 5/24/11, pronunciata il 15/10/2010, depositata il 14/01/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2018 dal Consigliere Riccardo Guida.
Con due distinti avvisi di accertamento, uno relativo all'anno d'imposta 2003, l'altro relativo al 2004, l'Agenzia delle entrate recuperò a tassazione, ai fini IRPEF, maggiori redditi non dichiarati da C.S. derivanti dagli assegni di mantenimento cui era tenuto, nei suoi confronti, il coniuge separato.
La contribuente impugnò entrambi gli atti impositivi sostenendo di non avere percepito il mantenimento; il giudice di primo grado rigettò la domanda.
La parte soccombente propose appello limitatamente alla decisione di primo grado riguardante all'atto impositivo relativo al 2004, in quanto, nel primo giudizio, l'Ufficio aveva prodotto la dichiarazione, acquisita in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi del marito separato, sottoscritta dalla stessa beneficiaria che confermava che, nel 2003, aveva ricevuto dal coniuge Euro 30.600,00 a titolo di mantenimento.
La Commissione tributaria regionale della Toscana (in seguito: CTR), con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente. ...
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