Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 31278 del 04/12/2018

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Martedi 11 Dicembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo - Consigliere -

Dott. CASTORINA Rosaria Maria - Consigliere -

Dott. D’ORIANO Milena - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20428-2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Roma, al v.le G. Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avv. Salvini Livia, che la rapp.ta e difende come da procura speciale in calce al ricorso - controricorrente -

avverso la sentenza n. 183/28/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 15/5/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 dalla dr d'Orfano Milena;

Svolgimento del processo

che:

1. Con sentenza n. 183/28/13, depositata il 15/5/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 208/08/12, della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva annullato l'avviso di liquidazione notificato ad Enel Distribuzione s.p.a. per il pagamento dell'imposta di registro relativa ad una sentenza civile del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, emessa in sede di appello avverso una sentenza del Giudice di pace in controversia di valore inferiore a 1.033,00 Euro.

2. La CTR ha ritenuto che l'esenzione prevista dalla L. n. 374 del 1991, art. 46, istitutiva del "giudice di pace" (a norma del quale "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 e gli altri atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato...) doveva intendersi riferita non solo alle controversie di primo grado ma anche agli eventuali successivi gradi di giudizio, sulla base sia di una interpretazione letterale della norma sia della sua ratio. ...

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