Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 29593 del 11/12/2017

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 29593 del 11/12/2017
Venerdi 15 Dicembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2840/2017 proposto da:

G.E., rappresentato e difeso dall'Avvocato MICHELE BRANDI BISOGNI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI ROMA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 11662/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/06/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che G.E. ha proposto opposizione avverso il verbale in data 11 ottobre 2010 con cui il Ministero dell'interno gli aveva contestato la violazione dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, perchè "in data 20 maggio 2010 è stato notificato il verbale n. (OMISSIS), redatto il 16 marzo 2010, per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, commessa l'(OMISSIS) con veicolo targato (OMISSIS), con cui veniva intimato di comunicare, entro 60 gg. dalla notifica, i dati personali e della patente di guida del conducente. Essendo decorsi inutilmente i termini imposti senza alcuna comunicazione relativa alle informazioni richieste, la S.V. non ha ottemperato alla intimazione ricevuta";

che a sostegno dell'opposizione il G. ha dedotto che la comunicazione dei dati del conducente e la relativa copia autenticata della patente di guida erano state regolarmente e tempestivamente inviate a mezzo di raccomandata A.R.;

che l'adito Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 2 gennaio 2015, ha rigettato l'opposizione;

che il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l'8 giugno 2016, ha respinto l'appello;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il G. ha proposto ricorso, con notificato a mezzo del servizio postale il 4 gennaio 2017, sulla base di un motivo; ...

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