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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -
Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CRUCITTI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23890-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TROPEAMAR L.R.S. & C. S.A.S., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI CONSOLI n. 11, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA LICOPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA DANIELA RENDA;
- controricorrente -
e sul ricorso n. 24200-2016 proposto da:
TROPEAMAR DI L.R.S. & C. S.A.S., P.I.(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI CONSOLI n.11, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA LICOPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA DANIELA RENDA;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
entrambi avverso la sentenza n. 409/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Nella controversia concernente l'impugnazione da parte della TROPEAMAR di L.R.S. & C. s.a.s. di avvisi di accertamento relativi ad IRAP ed IVA degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in riforma della prima decisione, rigettava il ricorso avverso l'atto impositivo relativo all'annualità 2006, mentre annullava gli atti impositivi delle altre annualità ritenendo che, diversamente dal primo avviso di accertamento, non sussistessero ragioni di urgenza valide per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art.12, comma 7 dello Statuto del contribuente. ...
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