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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17440/2017 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO SCARSELLI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
L.O.L.C.;
- intimata -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
L.O.L.C. impugnava il decreto ingiuntivo n. 475 del 2016, con il quale il Tribunale di Aosta, su richiesta dell'avv. C.C., aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 20.600,61 a titolo di compenso per prestazioni professionali (attività giudiziale di assistenza, rappresentanza e difesa) nell'ambito di un procedimento innanzi alla Corte di Appello di Torino. A sostegno dell'opposizione è stato eccepito che la somma richiesta a titolo di compenso professionale era superiore, e non sarebbe dovuto essere a quella liquidata dalla Corte di Appello.
Si costituiva l'avv. C., sostenendo che la liquidazione operata dalla Corte di Appello non era vincolante, nè impediva che l'avvocato chiedesse un compenso maggiore rispetto a quello liquidato dalla Corte di Appello, dovendosi ritenere che la liquidazione operata dal giudice attiene ai rapporti tra le parti, ma non vincola la determinazione del compenso professionale nei rapporti tra l'avvocato e il cliente, con determinazione del compenso supportata dal parere del Consiglio dell'Ordine.
Il Tribunale di Aosta con ordinanza del 19 maggio 2017 con numero di RG. 1542 del 2016 accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava non dovute dall'attrice L. in opposizione le somme richieste dalla convenuta avv. C. e compensava le spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Aosta l'orientamento giurisprudenziale elaborato al tempo delle tariffe forensi e secondo il quale la misura degli onorari dovuti all'avvocato dal cliente poteva essere determinata in base ai criteri diversi rispetto a quelli della liquidazione delle spese non poteva dirsi vigente dopo la soppressione delle tariffe, l'approvazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e la riforma della legge professionale n. 247 del 2012. ...
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