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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1872-2018 proposto da:
C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI n.35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PIAZZA;
- ricorrente -
contro
G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA n.88, presso lo studio dell'avvocato MARIA LETIZIA SPASARI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ANTONIO MANGANIELLO;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Rilevato che:
la Corte d'appello di Brescia, con decreto n. 3399/2017 del 17 luglio 2017, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16 luglio 2015, ha confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore C.F. - figlio nato in assenza di matrimonio da G.E. e C.O. - con collocazione prevalente presso la madre, ha stabilito le modalità con le quali il minore debba incontrarsi e intrattenersi con il padre, ed ha posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento, rideterminato in misura di Euro 1.500,00 mensili;
per la cassazione della pronuncia di appello ha proposto ricorso C.O. nei confronti di G.E. affidato a due motivi;
la resistente ha replicato con controricorso e con memoria; Considerato che:
con il primo motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 148, 316 bis e 337 ter cod. civ., nonchè l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - il ricorrente si duole del fato che la Corte d'appello abbia ritenuto di rideterminare l'assegno di mantenimento a suo carico ed a favore del figlio, aumentandolo da Euro 800,00 - come stabilito dal giudice di primo grado - ad Euro 1.500,00 senza fare riferimento alcuno alle attuali e concrete esigenze di vita del minore, e senza operare una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi, come prescritto dalle norme succitate. ...
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