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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12981-2016 proposto da:
A.C. SOLUZIONI S.R.L., - C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
ZURICH INSURANCE COMPANY ITD rappresentanza Generale per l'Italia, - P.I. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA MARTELLI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
e contro
F.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 22917/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
1. La A.C. Soluzioni s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostia, la Zurich Insurance Company LTD e F.P. per ottenere in via principale la condanna della prima e in via subordinata la condanna del secondo al pagamento della somma di Euro 828, pari al credito ad essa ceduto dal F., nonchè al rimborso di tutti costi per attività stragiudiziale, oltre al risarcimento dei danni.
A sostegno della domanda espose di aver noleggiato un'auto al F. per il prezzo di Euro 828 e che questi, rimasto vittima di un sinistro stradale riconducibile a colpa esclusiva dell'altro conducente, le aveva ceduto a titolo di pagamento il relativo credito fino alla concorrenza della somma indicata; ed aggiunse che il debitore ceduto non aveva pagato il dovuto. Precisò, inoltre, che, la responsabilità dell'incidente era da ricondurre in via esclusiva al conducente dell'auto che aveva urtato quella condotta dal F.. ...
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