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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6157-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 10/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Con sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto da Studio ed applicazioni tecniche industriali in liquidazione ((OMISSIS)) s.r.l. contro Equitalia Nord s.p.a. a causa della nullità della procura alle liti rilasciata all'estero e non autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale. Nello specifico, il difensore della reclamante aveva dichiarato di proporre querela di falso in relazione alla procura alle liti rilasciata dalla propria assistita nella parte in cui indicava in Nizza il luogo di sua sottoscrizione, essendo stata la stessa rilasciata in realtà nel territorio del comune di Sanremo.
La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la proposizione della querela di falso, sia perchè incompatibile con la natura deformalizzata del giudizio di reclamo sia perchè diretta verso un documento della stessa parte istante ma ha affermato la nullità della procura in quanto la stessa, essendo stata rilasciata all'estero, non avrebbe potuto essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacchè il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. ...
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