Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 21200 del 27/08/2018

Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 21200 del 27/08/2018
Giovedi 6 Settembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9105/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

D.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO FERRARO;

- controricorrenti -

e nei confronti di:

N.A., F.G., C.R., T.M., CA.CA., G.A.;

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 11/10/2016, R.G. n. 53357/2011, Cron. n. 6988/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Svolgimento del processo

Le persone indicate in epigrafe come "controricorrenti", con ricorso depositato il 27/4/2011, hanno proposto la domanda intesa ad ottenere l'equa riparazione del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta, innanzi al tribunale di Napoli, nei confronti della s.p.a. Calzaturificio Cillo, con sentenza del 20/7/1995 ed ancora pendente.

Il Ministero della giustizia, costituendosi in giudizio, ha dedotto: il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, non avendo gli stessi fornito prova adeguata della insinuazione al passivo nella procedura fallimentare; l'irrilevanza, per la maggior parte dei ricorrenti, del credito vantato e dei tempi di durata della procedura, anche in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS tra l'aprile del 2003 ed il 16/7/2009; l'inammissibilità del ricorso, per indeterminatezza dello stesso, in mancanza dell'individuazione della data di insinuazione al passivo ed in mancanza della prova dell'illecito e del danno da esso causato e, comunque, dell'ascrivibilità della pretesa irragionevole durata del processo al comportamento colposo dello Stato; in subordine, la procedura fallimentare è stata di complessità superiore alla media, per il notevole numero dei creditori, per l'entità del passivo da accertare e per le opposizioni allo stato passivo, con l'individuazione di una durata ragionevole in sette anni, cui vanno aggiunti altri due anni per la stasi fra i due gradi e le operazioni di chiusura del fallimento, con conseguente assenza di ritardo riparabile. ...

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