Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018

Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018
Mercoledi 12 Settembre 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Paolo - rel. est. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da C.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to Stefano Gallarato del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato in corso Duca degli Abruzzi n. 16 in Torino, presso lo studio del difensore, che ha pure indicato recapito PEC;

- ricorrente -

contro

D.E.M.A., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa in calce al controricorso, dall'Avv.to Antonina Scolaro del Foro di Torino, la quale ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in corso Re Umberto n. 28 in Torino;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1460 del 17/06/2015, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino e pubblicata il 25/07/2015;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

Svolgimento del processo

le questioni oggetto del presente giudizio attengono alla quantificazione dell'importo dell'assegno paterno, dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, nonchè alla mancata audizione di un figlio di età minore, ma ormai prossimo a divenire maggiorenne.

Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 15.2.2012, ha pronunciato la separazione dei coniugi, originariamente richiesta dalla moglie, rigettando la domanda di addebito introdotta dal marito. Ha affidato alla madre entrambi i figli minori, due maschi nati rispettivamente il 31.12.2000 e l'1.5.1999, - quest'ultimo oramai divenuto maggiorenne, pertanto - prevedendo che gli incontri con il padre si svolgessero secondo modalità protette e fissando un assegno, quale contributo del padre per il mantenimento dei figli, pari a complessivi Euro 350,00 mensili. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi