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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. D’ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19518-2016 proposto da:
F.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MANCINI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
FO.AL.MA.AN.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9417/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA.
1) Con atto di citazione del 19.1.2011, F.A.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il fratello Fo.Al.Ma.An. per sentire accertare e dichiarare la propria qualità di erede legittima della madre, C.A.M.M. in conseguenza della nullità del testamento olografo.
2) Con sentenza n. 9417/2015, il Tribunale di Roma respingeva la domanda attrice sulla base della espletata CTU grafologica che aveva accertato come attribuibile alla defunta il testamento datato 1.08.2005, nonchè la scrittura apposta sulla busta che conteneva la scheda testamentaria.
3) Su appello proposto da F.A.M., la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa ex art. 348 bis e ter c.p.c., comunicata a mezzo pec il 6.6.2016, dichiarava inammissibile l'impugnazione. In particolare, la Corte territoriale riteneva corretta la valutazione svolta dal giudice di prime cure con riferimento ai presupposti per la declaratoria di nullità del testamento olografo e con riguardo al corretto riparto dell'onere probatorio in caso di azione di accertamento negativo, alla luce di Cass., S.U. n. 12307/2015.
4) Per la cassazione della sentenza di primo grado, F.A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria. Fo.Al.Ma.An. non ha svolto attività difensiva. ...
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