Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1518 del 21/01/2019
Lunedi 28 Gennaio 2019
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2469-2018 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. dall'avvocato B.A.;

- ricorrente -

contro

COMUNE CIVIDALE DEL FRIULI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1362/2017 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 13 novembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'avvocato B.A. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, per violazione degli artt. 86-91 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo ed "error in procedendo", avverso la sentenza n. 1362/2017 resa il 13 novembre 2017 dal Tribunale di Udine.

L'intimato Comune di Cividale del Friuli non ha svolto attività difensive.

Il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello dell'avvocato B.A. contro la pronuncia n. 50/2017 resa in primo grado dal Giudice di pace di Udine in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale. Il primo giudice aveva liquidato in favore dell'opponente vittorioso le sole spese del contributo unificato e non anche gli onorari di avvocato. Il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice di pace, non avendo l'avvocato B. espressamente dedotto, nè in ricorso nè nei successivi atti di causa, di volersi avvalere della difesa personale, avendo la qualità necessaria per svolgere l'ufficio di difensore.

Il primo motivo di ricorso, per violazione degli artt. 86-91 c.p.c., illustra che la formalistica spendita della qualità di avvocato richiesta dal Tribunale, agli effetti dell'art. 86 c.p.c., non è prevista da alcuna norma di legge, ed evidenzia come la sentenza sia stata resa nei confronti di "avv. B.A.", nonchè come il ricorso fosse stato proposto mediante dicitura "il sottoscritto avv. B.A.". Il secondo motivo censura, in subordine, l'omesso esame degli atti del processo richiamati nel primo motivo. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ancora in subordine, la violazione dell'art. 86 c.p.c. e del "giudicato interno" formatosi sulla circostanza che l'avvocato B. si fosse difeso in proprio. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.038 secondi