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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2469-2018 proposto da:
B.A., rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. dall'avvocato B.A.;
- ricorrente -
contro
COMUNE CIVIDALE DEL FRIULI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1362/2017 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 13 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
L'avvocato B.A. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, per violazione degli artt. 86-91 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo ed "error in procedendo", avverso la sentenza n. 1362/2017 resa il 13 novembre 2017 dal Tribunale di Udine.
L'intimato Comune di Cividale del Friuli non ha svolto attività difensive.
Il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello dell'avvocato B.A. contro la pronuncia n. 50/2017 resa in primo grado dal Giudice di pace di Udine in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale. Il primo giudice aveva liquidato in favore dell'opponente vittorioso le sole spese del contributo unificato e non anche gli onorari di avvocato. Il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice di pace, non avendo l'avvocato B. espressamente dedotto, nè in ricorso nè nei successivi atti di causa, di volersi avvalere della difesa personale, avendo la qualità necessaria per svolgere l'ufficio di difensore.
Il primo motivo di ricorso, per violazione degli artt. 86-91 c.p.c., illustra che la formalistica spendita della qualità di avvocato richiesta dal Tribunale, agli effetti dell'art. 86 c.p.c., non è prevista da alcuna norma di legge, ed evidenzia come la sentenza sia stata resa nei confronti di "avv. B.A.", nonchè come il ricorso fosse stato proposto mediante dicitura "il sottoscritto avv. B.A.". Il secondo motivo censura, in subordine, l'omesso esame degli atti del processo richiamati nel primo motivo. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ancora in subordine, la violazione dell'art. 86 c.p.c. e del "giudicato interno" formatosi sulla circostanza che l'avvocato B. si fosse difeso in proprio. ...
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