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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18317/2017 proposto da:
Q.B., rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO TREDICINE;
- ricorrente -
contro
UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA SAN TOMMASO D'ACQUINO 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1210/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 30/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevato:
che il tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del giudice di pace della stessa città, ha respinto la domanda proposta dal perito assicurativo Q.B. nei confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), per il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative ad un incarico peritale esperito per conto della società;
che il tribunale ha fondato la propria decisione su una duplice ratio decidendi;
che, sotto un primo profilo, il tribunale ha rilevato come il Q. avesse instaurato numerosissimi giudizi avverso la società Fondiaria Sai, concernenti un'unica materia del contendere trasversale a tutti tali giudizi (vale dire il suo diritto al compenso per lo svolgimento di attività peritali svolte in maniera continuativa nell'arco di molti anni) ed ha conseguentemente affermato che tale condotta processuale, quand'anche non integrativa di una ipotesi di frazionamento del credito, avrebbe comunque "violato i canoni del c.d. principio del giusto processo, comportamento comunque sanzionabile con l'improponibilità della domanda, attesa l'identità delle questioni affrontate in tutti i giudizi pendenti dinanzi al tribunale di Napoli" (pag. 8, quintultimo rigo, della sentenza); ...
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