Cassazione civile Sez. V, Ordinanza n. 12753 del 23/05/2018

Cassazione civile Sez. V, Ordinanza n. 12753 del 23/05/2018
Giovedi 15 Novembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Presidente -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - rel. Consigliere -

Dott. BALSAMO Milena - rel. Consigliere -

Dott. MONDINI Antonio - Consigliere -

Dott. CASTORINA Rosaria Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21648-2013 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA NORD SPA, domiciliato in ROMA presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli Avvocati GIOVANNI CALISI, GAVINO ERSILIO (avviso postale ex art. 135);

- controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Svolgimento del processo

1. G.C. impugnava varie intimazioni di pagamento notificategli da Equitalia Sestri s.p.a. assumendo di essere venuto a conoscenza di esse a seguito del pignoramento in quanto la notifica di dette intimazioni non si era perfezionata poichè era stato effettuato il deposito preso la casa comunale senza l'affissione dell'avviso presso la casa di abitazione e senza l'invio di raccomandata, benchè non si trattasse di irreperibilità assoluta del destinatario, ma di irreperibilità relativa. Sosteneva il ricorrente, altresì, che mancava la valida notifica delle cartelle prodromiche. La commissione tributaria provinciale di Savona rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Liguria sul rilievo che le intimazioni di pagamento erano state ritualmente notificate a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che richiama il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per il che anche in caso di irreperibilità relativa del destinatario era sufficiente l'affissione nell'albo comunale e l'invio al destinatario di raccomandata. Osservava, poi, la CTR che le cartelle prodromiche risultavano ritualmente notificate in quanto la concessionaria aveva prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate da cui si evinceva il numero delle cartelle cui inerivano ed il documento meccanografico da cui si rilevava la corrispondenza del numero e data della raccomandata con il numero di cartella cui si riferiva. ...

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