Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1243 del 17/01/2019

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1243 del 17/01/2019
Mercoledi 23 Gennaio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9237-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINA N 135, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato ULISSE COREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTINA POLLAROLO in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

PREFETTURA DI GENOVA, COMUNE DI MISERO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 854/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Equitalia Nord S.p.A., nelle more divenuta Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 639/2014 del 21 agosto 2014 con la quale, in accoglimento dell'oppostone promossa da C.D. avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, per il mancato pagamento di alcune cartelle di esattoriali, per debiti scaturenti da contravvenzioni al C.d.S., era stata dichiarata l'inesistenza del provvedimento per la stessa inesistenza della notifica, in quanto avvenuta direttamente a mezzo posta ad opera del concessionario per la riscossione.

Nella resistenza dell'appellato, il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 854 del 5 ottobre 2016 ha rigettato l'appello, con la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado. La decisione di appello, pur avendo alcuni dubbi in ordine al rispetto della previsione di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione del motivo di gravame, riteneva che le doglianze della società fossero comunque prive di fondamento. ...

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