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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20628-2017 proposto da:
GUACCI SPA, in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, 73, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO IOLLO;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS), in persona dei curatori fallimentari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI VESPOLI;
- controricorrente -
avverso il decreto R.G. 3645/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato 1'01/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO. Proposta: Manifesta fondatezza: v. Cass. 3 luglio 2017, n. 16320; Cass. 10 settembre 2014, n. 19018.
CHE:
1. - Guacci S.p.A. propone ricorso per un mezzo, nei confronti del Fallimento (OMISSIS), contro il decreto del 1 agosto 2017 con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile il suo ricorso in opposizione allo stato passivo per avere detta società omesso di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza.
2. - Il Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso.
CHE:
3. - Il ricorso contiene un solo motivo volto a denunciare violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99, nonchè dell'art. 152, comma 3, e art. 291 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver negato, a seguito della mancata notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, l'assegnazione di un nuovo termine per la notificazione del medesimo ricorso, dichiarando viceversa improcedibile l'opposizione. ...
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