Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 1072 del 17/01/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 1072 del 17/01/2018
Mercoledi 7 Febbraio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23017/2016 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, alla Via Trionfale 21, presso lo studio dell'avv. FEDERICA CASAGNI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA RANALLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via Italo Carlo Falbo 22, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE DIACO, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA TERESA DI ROCCO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 278/016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 9/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/11 /2017 dalla presidente, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Svolgimento del processo

che:

La Corte d'appello di L'Aquila ha accolto l'appello proposto da M.A., divorziata da G.L., contro la sentenza di primo grado che l'aveva condanna a restituire a quest'ultimo la metà delle rate del mutuo ipotecario a suo tempo stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare, che l'ex marito aveva continuato a versare per l'intero anche dopo la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione legale.

La corte del merito ha rilevato che il provvedimento presidenziale che aveva stabilito in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio, pur non avendo posto a carico di G. l'obbligo di pagamento della rata integrale del mutuo, quale misura sostitutiva dell'assegno divorzile non accordato a M., si fondava tuttavia sulla premessa dell'assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito; impegno che andava qualificato quale accollo interno, in virtù del quale l'appellato non aveva diritto alla restituzione, non rilevando in contrario che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse respinto la domanda della moglie volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile. ...

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