Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25220-2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPA MICHELE;
- ricorrente -
contro
CURATELLA FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO BIAZZO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1174/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
che:
con atto di citazione del 13 novembre 2013, C.G. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa delle 19 luglio 2013 con la quale, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento di R.G., era stato dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento, l'atto di compravendita del 2 aprile 2007 riguardante il trasferimento da R.G. a C. di un opificio industriale sito in (OMISSIS). Lamentava l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dell'immobile che, al contrario, era stato trasferito per un valore prossimo a quello stimato in sede di consulenza, contestando, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, che riguardava la consapevolezza dell'esposizione debitoria del venditore e del pregiudizio alle ragioni del creditore; con sentenza pubblicata il 18 luglio 2016 la Corte d'Appello di Catania rigettava l'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite; ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter