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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10576-2017 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE AGNUSDEI;
- ricorrente -
contro
C.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 944/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/03/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.
L'avv. F.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 944/2016, pubblicata il 27 ottobre 2016 (e non notificata).
L'intimato C.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La controversia ha avuto origine con la proposizione di un ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e L. n. 794 del 1942, art. 28, da parte dell'avv. F.M., con il quale egli chiedeva al Tribunale di Foggia la liquidazione dei diritti e degli onorari spettantigli per le prestazioni professionali rese in favore di C.G., da quantificarsi in Euro 28.913, 20 (al netto degli acconti rivenuti) oltre accessori e spese di giustizia, con riferimento alla rappresentanza e difesa in sette giudizi dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale foggiano e in una procedura stragiudiziale con l'INAIL di Manfredonia.
Nella costituzione del resistente (che, tra l'altro eccepiva di aver pattuito con il professionista un importo complessivo per i compensi dovuti nella misura di Euro 6.000,00, interamente versato), il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 3 aprile 2015, rigettava la domanda del F.. Quest'ultimo, quindi, proponeva appello (riferito a tre motivi) avverso la predetta ordinanza, sostenendo, in via preliminare, che al provvedimento impugnato dovesse essere conferito il valore di sentenza, per aver deciso il giudice di prime cure sull'an della pretesa creditoria, con conseguente inapplicabilità del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4. ...
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