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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente -
Dott. DE GREGORIO Federico - rel. Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
Dott. LEO Giuseppina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20080-2012 proposto da:
BERTANI TRASPORTI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell'avvocato ORAZIO LICCIARDELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GRASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 160/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/04/2012 R.G.N. 36/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LICCIARDELLO ORAZIO;
udito l'Avvocato PARPAGLIONI MARA per delega verbale Avvocato VACIRCA SERGIO.
La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 160 in data 29 marzo 7 aprile 2012 rigettava il gravame interposto da BERTANI TRASPORTI S.p.A. contro D.R., avverso la pronuncia del giudice del lavoro di Mantova in data 11 ottobre 2011, che aveva accolto la domanda dello stesso D., volta ad ottenere il risarcimento del danno differenziale non patrimoniale derivato dall'infortunio sul lavoro avvenuto il (OMISSIS), per cui la società convenuta era stata condannata al pagamento della somma di Euro 40.820,81.
Ad avviso della Corte distrettuale, era infondata l'eccezione relativa alla escussione del teste M., siccome validamente disposta dal giudice di primo grado ai sensidell'art. 421 c.p.c., in relazione a quanto indicato dal testimone V.M., dopo che il procuratore costituito dell'attore ne aveva fornito il nominativo (il M. peraltro aveva dichiarato che il lavoratore infortunatosi era scivolato cadendo di schiena verso la protezione che non aveva retto, per cui era caduto a terra ed aveva potuto constatare che il paletto di protezione che aveva ceduto era marcio). ...
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