Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 26676 del 10/11/2017

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Venerdi 6 Aprile 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -

Dott. CURCIO Laura - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere -

Dott. LORITO Matilde - Consigliere -

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23596-2015 proposto da:

AUTO ROYAL COMPANY S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,4, presso lo studio dell'avvocato DANIELE SACRA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2259/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2015 R.G.N. 947/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato CARLO DE PORCELLINIS.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma mediante pronuncia pubblicata il 27 marzo 2015 rigettava il gravame interposto dalla S.r.l. AUTO ROYAL COMPANY avverso la sentenza in data 24-09-2013, con la quale il locale giudice del lavoro aveva in gran parte accolto le domande dell'attore P.E. avverso il licenziamento intimatogli per scarso rendimento in data 7 - 10 ottobre 2011, nonchè avverso due provvedimenti disciplinari del 26 aprile e del 23 giugno 2011, contenenti sanzioni conservative, il tutto con ogni condanna reintegratoria ex L. n. 300 del 1970, art. 18 (nel testo ratione temporis applicabile), nonchè con la condanna di parte resistente al risarcimento del danno biologico sofferto dal lavoratore, liquidato in Euro 8130,71, oltre che al pagamento delle spese di lite ed al versamento dell'ulteriore contributo unificato. ...

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