Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. TORRICE Amelia - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19088/2014 proposto da:
AGENZIA DEL DEMANIO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
U.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentato e difeso dagli avvocati VITO DONATI, RICCARDO DEL PUNTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/03/2014 R.G.N. 460/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato DEL PUNTA RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 18 marzo 2014), in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 543/2012, annulla il licenziamento intimato dall'Agenzia del Demanio a U.M. il giorno 11 ottobre 2007 e, per l'effetto, ordina alla suddetta Agenzia di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e la condanna a corrispondergli una indennità pari all'importo delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre agli accessori di legge nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo corrispondente e alle spese processuali di entrambi i gradi di merito del giudizio.
La Corte d'appello di Firenze, per quel che qui interessa, precisa che: ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter