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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente -
Dott. LEONE Margherita Maria - rel. Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3423/2013 proposto da:
I.A., (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE PIZZUTI, giusta mandato in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1145/2011 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/04/2012 r.g. n. 401/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di appello di Salerno con La sentenza n. 1145/2011, aveva confermato la decisione del Tribunale locale di rigetto della opposizione proposta da I.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 2205/1993. Esponeva la Corte che il decreto ingiuntivo costituiva res iudicata poichè l'ascendente della appellante I.O., destinatario originario della ingiunzione, non aveva interposto alcuna impugnativa nei termini di legge. Riteneva altresì infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato, in quanto presenti in giudizio gli atti interruttivi della eccepita prescrizione decennale, e comunque infondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva della ricorrente, in quanto, la stessa, non aveva fornito la prova della rinuncia alla eredità nei confronti del de cuius, I.O., pur a seguito di specifica diffida, da parte dell'Inps, ad adempiere al pagamento del credito sostenuto dal titolo esecutivo ovvero a rappresentare ed allegare la rinuncia all'eredità. I.A. proponeva ricorso in cassazione affidandolo a tre motivi. ...
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