Cassazione Civile Sez. Lavoro: Sentenza n 17101 del 22-07-2009

Cassazione Civile Sez. Lavoro: Sentenza n 17101 del 22-07-2009
Ricorso (motivi: difetto di motivazione), Danno in genere, Rapporto di lavoro (mansioni e qualifiche)
Lunedi 28 Ottobre 2013

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, depositato in data 4.8.1999, T.M., premesso di essere dirigente della società Ferrovie dello Stato s.p.a. dal 16.6.1995, lamentava la grave dequalificazione professionale subita a seguito dell'ordine di servizio del 27.7.1998 con il quale era stato privato dell'incarico di responsabile della unità organizzativa "normative contrattuali" e nominato "assistente per te attività complementari del trasporto merci", e del successivo provvedimento del 25.9.1998 con il quale era stato assegnato al progetto "Allocazione Attività Divisioni / Imprese nel gruppo di lavoro Manovra / Terminalizzazione" (c.d. Task Force), quale rappresentante della struttura. Rilevava in particolare di essere stato sostanzialmente emarginato dalla attività lavorativa e di essere stato collocato, nell'ambito dell'organigramma aziendale, in posizione subordinata ad altro dipendente (l'ing. D.) avente l'inferiore inquadramento di impiegato direttivo. Chiedeva pertanto la riadibizione alla precedente posizione lavorativa o ad altra equivalente con mansioni dirigenziali, e la condanna della società datoriale al risarcimento dei danni patiti e patiendi per le causali suddette, con gli accessori di legge.

Con sentenza in data 20.3.2002 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il T. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4.5.2004, accoglieva il gravame e, accertato il demansionamento, dichiarava il diritto del T. ad essere adibito a mansioni corrispondenti alla qualifica di dirigente, e condannava la società appellata al risarcimento dei danni nella misura di Euro 110.000,00 con riferimento al periodo dal 27.7.1998 sino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali dalla sentenza sino al saldo, ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) con sei motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso i T., che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo di gravame.

La ricorrente principale resiste con controricorso al predetto ricorso incidentale condizionato.

La stessa ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione delle norme sul giudicato interno: art. 324 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 339, 342, 346 e 434 c.p.c., art. 2909 c.c., (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva la società ricorrente che, avendo i giudice di primo grado inequivocabilmente risolto, in senso sfavorevole al T., la questione relativa al chiesto risarcimento relativo a periodi successivi a quello considerato con il ricorso introduttivo, laddove aveva circoscritto il risarcimento del danno al periodo di dodici mesi decorrenti dalla data del 27.7.1998 in cui era stato emesso l'ordine di servizio con il quale era stato rimosso dall'incarico di responsabile dell'unità organizzativa "normative contrattuali", e non essendo stata alcuna specifica argomentazione svolta sul punto dall'appellante, sulla questione si era formato il giudicato interno ai sensi degli artt. 324 e 346 c.p.c., difettando la proposizione di censure di sorta avverso il predetto capo della domanda, e tanto meno la proposizione di specifiche e dettagliate censure con riferimento a principi di diritto esattamente individuati.

Il motivo non è fondato.

In proposito osserva innanzi tutto il Collegio che il lavoratore, nell'appello proposto, ha esplicitamente censurato la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione concernente il rigetto della domanda risarcitoria con riferimento ai danni prodotti in periodi successivi al deposito del ricorso, contestando la presunta novità del petitum e rilevando che "in realtà la domanda azionata conteneva espressamente i danni patiendi, nonchè gli importi che matureranno, di talchè la richiesta non può certamente ritenersi nuova".

Posto ciò, rileva il Collegio che il requisito della specificità dei motivi di appello, che assolve la duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicare le ragioni concrete del medesimo, postula l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errori attribuiti alla sentenza di primo grado e quindi dei motivi sui quali l'impugnazione si fonda (Cass. sez. 2^, 22.1.2001 n. 875). Orbene nel caso di specie l'appellante, nel lamentare la erroneità dell'impugnata sentenza che aveva ritenuto non doversi tener conto dei fatti successivi alla proposizione della domanda per violazione del principio del contraddittorio, ha correttamente e compiutamente rilevato che la domanda proposta conteneva in realtà un esplicito riferimento ai "danni patiendi" di talchè non poteva considerasi nuova; ed in tal modo ha delimitato l'estensione del riesame richiesto al giudice di appello ed ha sinteticamente posto in rilievo l'errore contenuto sul punto nell'impugnata sentenza. Deve ritenersi pertanto che il detto appello abbia adeguatamente esplicitato i motivi dell'impugnazione, con la conseguenza che nessun giudicato sul punto può ritenersi verificato per la asserita inammissibilità del gravame conseguente alla mancata specificità dei motivi di appello.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione delle norme sul contraddittorio nel rito del lavoro, sul diritto e sull'onere di allegazione di prove, sul diritto di difesa e sul diritto al doppio grado di giurisdizione; ultrapetizione; violazione degli artt. 99, 101, 112, 345, 414, 416 e 420 c.p.c., art. 24 Cost., artt. 2103 e 2698 c.c., (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva la ricorrente che, avendo il dipendente nell'atto introduttivo del giudizio lamentato il demansionamento asseritamene patito e circoscritto il conseguente risarcimento del danno al periodo di dodici mesi decorrenti dalla data del 27.7.1998 in cui era stato emesso l'ordine di servizio con il quale era stato rimosso dall'incarico di responsabile dell'unità organizzativa "normative contrattuali", irritualmente il predetto lavoratore nel corso del giudizio di primo grado aveva cercato di allargare il petitum all'ulteriore danno verificatosi nel corso del giudizio ed illegittimamente la Corte territoriale aveva condannato la società datoriale - nonostante la stessa avesse precisato di non accettare il contraddittorio su tale ampliamento della domanda - al risarcimento del danno riferendolo all'esorbitante periodo decorrente dalla predetta data del 27.7.1998 alla data (4.5.2004) della decisione sull'appello.

Sul punto osserva la ricorrente che nel rito del lavoro non era consentita all'attore, una volta assolte le prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, la allegazione di fatti nuovi o di richieste di nuove prove, e parimenti non era consentita la mutatio libelli costituita dalla innovazione dell'oggetto della domanda. Quindi l'ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta introduceva un tema di indagine nuovo, con violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo non è fondato.

Osserva in proposito il Collegio che la ratio della disposizione di cui all'art. 112 c.p.c., è quella di impedire che possano trovare accoglimento domande sulle quali controparte non è stata in grado di difendersi, perchè proposte successivamente all'atto introduttivo del giudizio, con il quale viene a delimitarsi il thema decidendum. Siffatta esigenza non ricorre nel caso in cui, proposta una domanda risarcitoria con il ricorso ex art. 414 c.p.c., successivamente il ricorrente richieda i risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del giudizio, atteso che la richiesta di una somma maggiore di quella inizialmente indicata in relazione ad un più ampio periodo temporale maturato nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta alcuna immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda e non introduce alcun nuovo tema di indagine sul quale la controparte non abbia potuto svolgere le proprie difese, e quindi non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio ovvero alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (Cass. sez. 2^, 17.1.2002 n. 475).

Sul punto questa Corte ha rilevato a più riprese che l'ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta integra una ipotesi mutatio libelli vietata dall'art. 420 c.p.c., allorchè tale modifica introduca un tema di indagine nuovo ed ulteriore rispetto a quello risultante dal ricorso introduttivo; nel caso di specie siffatto ampliamento della domanda non determina alcun ampliamento del tema sottoposto all'indagine del giudice versandosi in tema di conseguenze risarcitorie dipendenti dall'unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo e maturatesi nel corso dell'espletamento del giudizio, e non già di eventi provocati da circostanze diverse successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria una ulteriore indagine in punto di fatto. Si appalesa pertanto erroneo l'assunto della società ricorrente secondo cui il carattere di illecito permanente proprio della dequalificazione professionale implica che ciascun singolo periodo viene ad integrare una autonoma, esclusiva ed autosufficiente causa del danno ex art. 2103 c.c., con la conseguenza che la valutazione del danno da preteso demansionamento successivo al ricorso atterrebbe a nuovi fatti implicanti una autonoma indagine.

Non può dubitarsi invero che può essere giudizialmente richiesto anche il danno futuro, ma sempre che esso derivi da una causa lesiva, di natura contrattuale o extracontrattuale, già in atto (Cass., 26.10.1968 n. 3597; Cass. sez. lav. 23.11.1998 n. 11876).

Ed invero, posto che il lavoratore aveva con il ricorso introduttivo chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi in considerazione della causali precisate in ricorso, osserva il Collegio che la domanda proposta, in relazione agli importi che sarebbero maturati in corso di causa, ha mantenuto del tutto inalterati i termini della contestazione, incidendo solo sulla precisazione del c.d. petitum mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, essendo la domanda rimasta immutata nella sua entità ontologica.

Il ricorso sul punto non può pertanto trovare accoglimento.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 99, 101, 414, 416 e 420 c.p.c., art. 24 Cost., e art. 2095 c.c., e con riferimento alla domanda di risarcimento del danno morale (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva la società ricorrente che l'impugnata sentenza era viziata per ultrapetizione, avendo riconosciuto l'esistenza del danno morale sebbene il lavoratore avesse introdotto la relativa domanda solo in sede di note conclusionali e sebbene l'odierna ricorrente avesse reiterato il proprio diniego di accettazione del contraddittorio su fatti successivi al deposito del ricorso e sulle domande non proposte con esso.

Neanche tale rilievo è fondato.

Osserva il Collegio che una corretta impostazione della questione in parola postula un sia pur breve richiamo alle vicende che hanno riguardato la problematica del risarcimento del danno non patrimoniale, quale conseguenza ex art. 2059 c.c., del fatto dannoso.

E' noto che con le sentenze del 31.5.2003, nn. 8827/03 ed 8828/03, questa Corte di legittimità, partendo da un'analisi storica dell'originario ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2059 c.c., dopo aver evidenziato come all'epoca dell'emanazione del codice civile potesse essere risarcito soltanto il danno non patrimoniale derivante da reato (e cioè il danno morale) ai sensi dell'art. 185 c.p., ha operato una attenta ricostruzione del nostro sistema dei danni non patrimoniali risarcibili, ed ha svincolato l'ipotesi risarcitoria dalla concreta esistenza del fatto reato, fissando al tempo stesso criteri idonei per evitare la sovrapposizione delle diverse voci di danno create dalla prassi giurisprudenziale.

La nuova dislocazione dei danni alla persona nell'ambito dell'art. 2059 c.c., appare senz'altro idonea non solo a far superare le difficoltà relative alla selezione del danno non patrimoniale risarcibile, ma anche a rendere possibile la soluzione di molti dei problemi che sorgono con riferimento alle tecniche di valutazione e di liquidazione del danno non patrimoniale.

Coerentemente al contenuto di tali pronunce la giurisprudenza ha individuato, nell'ambito del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno morale, o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale soggettiva, quella del danno biologico, riconducibile alla lesione dell'integrità psico-fisica e cioè alla compromissione della salute, e quella del danno esistenziale, riconducibile alla sfera realizzatrice dell'individuo ed attinente al "fare" del soggetto offeso.

Tale premessa si appalesa indispensabile al fine di una corretta ricostruzione sistematica, nella vicenda in esame, delle poste di danno non patrimoniale risarcibili.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente, nelle note conclusionali presentate nel giudizio di primo grado, ha rilevato che, versandosi in tema di lesione che configura reato, aveva diritto altresì al risarcimento del danno morale.

Appare evidente pertanto che tale richiesta, proposta effettivamente per la prima volta in sede di note conclusionali, afferiva ai risarcimento del danno morale ex art. 185 c.p., (che tra l'altro non avrebbe potuto trovare accoglimento in assenza di qualsivoglia ipotesi di reato), muovendosi in buona sostanza in un'ottica ormai superata dal contenuto delle predette pronunce nn. 8827 ed 8828/03 di questa Corte.

Siffatta domanda in realtà non è stata accolta dai giudici di merito i quali, nel liquidare il danno non patrimoniale, "nella sua componente più specificamente legata alla integrità fisica e psichica della persona", hanno rilevato che la condotta datoriale, concretatasi nel successivo depauperamento della sfera professionale, realizzata su un soggetto che aveva già una situazione personale difficile dalla quale derivava una certa reattività negativa sul piano psichico, certamente non aveva contributo ad alleviare il disagio sofferto; concludendo che, "limitatamente a tale profilo, quindi, può riconoscersi nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale, anche una componente di danno morale come sub - specie di danno biologico".

E pertanto il risarcimento di tale ipotesi di danno, se pure inesattamente qualificato come danno morale, viene in buona sostanza ricompreso nell'ambito del danno biologico, ritualmente chiesto dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio, e non nell'ambito del danno morale, o pretium doloris, ancorato all'esistenza di un fatto reato ex art. 185 c.p., e richiesto solo con le predette note illustrative.

Deve pertanto escludersi qualsiasi vizio di ultrapetizione e qualsiasi violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

Col quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sul divieto di produzione di documenti in appello: artt. 112, 345, 414, 416, 420, 434 e 437 c.p.c., anche in relazione all'art. 24 Cost., e art. 101 c.p.c., (ex art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Osserva in particolare la ricorrente che la Corte territoriale aveva illegittimamente disatteso l'eccezione della società appellata di inammissibilità della produzione documentale operata dall'appellante, in quanto in contrasto con i principi recentemente enunciati in subiecta materia dalla Corte di Cassazione.

Ed osserva altresì che la Corte territoriale, con motivazione meramente apparente, aveva rilevato che i documenti in parola attenevano alla "illustrazione di una posizione difensiva già sostenuta", senza indicare quale sarebbe tale presunto collegamento e di quale posizione difensiva si tratterebbe.

Neanche tale motivo di ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che, quanto alla disponibilità in appello delle prove documentali precostituite, è appena il caso di segnalare che le Sezioni unite di questa Corte, ricucendo finalmente un vulnus processuale emerso in ordine alla producibilità in appello dei documenti precostituiti, hanno statuito, con le sentenze nn. 8202 e 8203 del 20 aprile 2005, il generale divieto di una produzione tardiva di documenti, rispetto all'atto introduttivo del giudizio, salvo i casi eccezionali dovuti al tempo della loro formazione o all'evolversi della vicenda processuale, che ne giustifichi l'introduzione (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11786).

Peraltro, se pur corretto è il rilievo concernente il divieto di produzione tardiva nel processo delle c.d. "prove costituite", ai fini di una ipotizzabile pronuncia di annullamento per tale motivo della sentenza impugnata si appalesa necessario stabilire se e quale incidenza abbiano avuto le suddette prove irritualmente acquisite sulla decisione adottata dalla Corte di merito; con la ulteriore precisazione che incombe alla parte, la quale alleghi siffatta irritale produzione, l'onere di specificare l'incidenza di tale irregolare acquisizione sulla decisione adottata, al fine di porre la Corte di legittimità in condizione di valutare la dedotta erroneità della motivazione e la riferibilità di tale errore motivazionale ad un punto decisivo della controversia.

A tale onere non ha in realtà ottemperato la società ricorrente avendo la stessa in definitiva rilevato, con affermazione puramente asseriva, che "ove tale vizio non fosse sussistito ... a sentenza non avrebbe potuto che confermare il rigetto della domanda sancito in prime cure".

Col quinto motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto sulla prova dei preteso demansionamento; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e 2103 c.c., (ex art. 360 c.p.c., n. 3);

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia, sul preteso demansionamento (ex art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l'avvenuta dequalificazione del lavoratore in base ad una non corretta applicazione dell'art. 2103 c.c., atteso che la facoltà riconosciuta al datore di lavoro di modificare, a parità di qualifica, le mansioni del lavoratore, prescinde totalmente dalla posizione de lavoratore medesimo nell'organizzazione gerarchica dell'impresa, non costituendo elemento decisivo per negare l'equivalenza delle mansioni la circostanza che i nuovi compiti fossero svolti in posizione gerarchicamente e funzionalmente sottordinata ad altro lavoratore. Tale circostanza è infatti del tutto ininfluente al fine della valutazione del legittimo esercizio dello ius variandi, non involgendo alcuno dei profili relativi all'aspetto oggettivo (conferenza rispetto all'inquadramento contrattuale, parità della retribuzione) e soggettivo (contenuto, professionale) del job mansionatorio.

E rileva altresì che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il D. operasse in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al T., stante le inequivocabili risultanze processuali di segno contrario; ed erroneamente aveva ritenuto che lo svolgimento delle nuove mansioni di "Assistente per le attività complementari al trasporto merci" e di componente della Task Force, assegnate al T., comportassero una dequalificazione dello stesso ed una privazione delle funzioni dirigenziali, essendo siffatte conclusioni smentite dalla univoca ed attendibile deposizione del teste E., assegnato, al pari del ricorrente, alla predetta Task Force.

Il motivo non è fondato.

Ed invero, se pur senz'altro condivisibili si appalesano, anche in tal caso, le considerazioni del ricorrente circa la rilevanza, ai fini del legittimo esercizio dello ius variarteli da parte del datore di lavoro, dell'equivalenza delle mansioni, nel senso che le mansioni in comparazione devono essere collocate dal contratto collettivo nel medesimo livello di inquadramento, nonchè il rilievo che l'equivalenza delle mansioni non è esclusa dal fatto che le stesse vengono esercitate non più in qualità di titolare ma in funzione vicaria, osserva tuttavia il Collegio che tali considerazioni non assumono rilevanza nel caso di specie, ove si osservi che si verte in tema di mansioni dirigenziali e che tali mansioni dirigenziali non possono essere considerate "vicarie", siccome correttamente rilevato dalla Corte territoriale, rispetto a quelle svolte da altro dipendente avente la qualifica inferiore di quadro.

In ordine al contenuto della mansioni svolte dal T. quale assistente per le attività complementari componente della Task Force, ed alla riferibilità delle stesse alla qualifica dirigenziale rivestita dall'interessato, osserva il Collegio che si tratta di indagine in punto di fatto, demandata in maniera esclusiva al giudice di merito, di talchè nessuna censura o rilievo possono essere sollevati in questa sede di giudizio di legittimità. Devesi in proposito evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi (quali, nel caso di specie, la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel valutare l'attività svolta dal T. all'interno della Task Force, ha rilevato come la stessa, alla stregua delle dichiarazioni rese dal teste E. (che costituiscono il nucleo essenziale della statuizione sul punto), si appalesava priva di contenuti di creatività intellettuale, esaurendosi nella raccolta di informazioni che presupponevano la "conoscenza del settore", nozione quanto mai vaga e non identifica bile quale attività a carattere dirigenziale; giungendo alla conclusione che le mansioni assegnate ai T. successivamente all'ordine di servizio del luglio 1998 erano inferiori a quelle in precedenza dallo stesso svolte non corrispondendo, tra l'altro, alla esperienza professionale acquisita dall'interessato nei precedenti incarichi.

Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che la motivazione dei giudici di merito si appalesa completa ed esaustiva, coerente alle acquisizioni probatorie in atti, non apparendo l'accertamento del fatto - operato dagli stessi - inficiato da alcun vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità dell'iter logico - argomentativo seguito e della mancata esplicitazione delle argomentazioni svolte per giungere alla soluzione adottata.

Col sesto motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sulla prova e sulla quantificazione del danno; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2103, 2043 e 2059 c.c., art. 432 c.p.c., (ex art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, sulla prova e sulla quantificazione de danno (ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Lamenta in particolare la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale da dequalificazione ed il danno morale soggettivo, affermando la natura extracontrattuale di entrambi e ritenendo la prova in re ipsa, ossia per il solo fatto della verificazione del preteso illecito (demansionamento), a prescindere dal riscontro di concreti eventi pregiudizievoli. E pertanto i giudici di merito avevano individuato il presupposto della condanna risarcitoria in vere e proprie illazioni, prive di riscontro.

E rileva altresì che la decisione della Corte territoriale era viziata da motivazione assolutamente apparente, che non consentiva di verificare da quali elementi il giudice avrebbe tratto il convincimento della verificazione di tali pregiudizi.

In merito alla quantificazione del danno, rileva parimenti la ricorrente che la motivazione dei giudici di merito si appalesava tautologica e del tutto insufficiente a ricostruire la ratio decidendi, sottraendola quindi all'esame di congruità che spetta alle parti.

Neanche tale rilievo è fondato.

Ed invero, in ordine alla prova sui danni da demansionamento, lamentati dal lavoratore, osserva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, sono intervenute a comporre il contrasto di giurisprudenza esistente in sede di legittimità fra le pronunce secondo cui il lavoratore deve fornire specificatamente la relativa prova e quelle invece che non ritengono siffatta prova necessaria, perchè la dequalificazione oltre a violare lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c., ridonda in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, che di per sè ha una ricaduta patrimoniale suscettibile di risarcimento, liquidabile in via equitativa.

Con la sentenza n. 6572/06 le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione in tutte le sue forme “Va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove" (Cass. SS.UU. 24.3.2006 n. 6572; concetto ribadito nella recente sentenza delle SS.UU. 11.11.2008 n. 26972).

E nel caso di specie la Corte territoriale, se pur affermando erroneamente che il lavoratore non deve fornire la prova della derivazione di un danno dalla violazione consumata, ha tuttavia posto in evidenza, ai fini della quantificazione di detto danno, una serie di indici ed elementi presuntivi, relativi alla durata, alla natura, alla entità, alle modalità del demansionamento, che rilevano in realtà non solo ai fini della quantificazione del danno in parola ma anche, a monte, ai fini del riconoscimento dello stesso. In particolare la Corte d'appello ha evidenziato che "per le modalità che hanno caratterizzato la dequalificazione, maturata nel corso di un periodo di difficoltà del T. per ragioni familiari, l'emarginazione dalla attività lavorativa ha assunto una particolare connotazione di offensività, producendo un pregiudizio al suo diritto fondamentale alla libera esplicazione della sua personalità immediatamente risarcibile".

E pertanto il giudice d'appello ha correttamente fatto riferimento alla prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva per la formazione del suo convincimento, essendo stati offerti comprovati elementi di fatto da cui può ragionevolmente inferirsi che il pregiudizio lamentato si è effettivamente verificato; dovendosi sul punto evidenziare che siffatta prova rileva, per come detto, non solo ai fini della quantificazione del danno ma anche, e preliminarmente, ai fini della valutazione dell'esistenza dello stesso. Di talchè la Corte territoriale, se pur assumendo l'assenza di alcun onere probatorio a carico del lavoratore circa la derivazione del danno dall'avvenuto demansionamento, ha tuttavia indicato una serie di indici specifici rilevando che dagli stessi emergeva, in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio lamentato dal ricorrente.

Va di conseguenza escluso che la motivazione sia sul punto meramente apparente, o comunque insufficiente, avendo la Corte territoriale dato pienamente ed adeguatamente contezza delle proprie determinazioni e dell'iter argomentativo attraverso cui era pervenuta alle stesse; e del pari infondato è il rilievo concernente la insufficienza della motivazione relativa alla quantificazione del disposto risarcimento, avendo la Corte territoriale proceduto a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., indicando, per come detto, quegli elementi presuntivi afferenti al caso concreto presi in considerazione per pervenire alla decisione finale, sia in ordine alla esistenza che alla quantificazione del danno.

Per quel che riguarda infine il presunto errore di diritto per il quale la Corte d'appello avrebbe conteggiato i mesi di preteso demansionamento in ragione di tredici e non di dodici mensilità per anno, osserva il Collegio che il rilievo è infondato avendo il giudice di merito commisurato il danno ai due terzi del trattamento economico del T., che ricomprende anche la tredicesima mensilità.

Nel rigetto del ricorso principale proposto dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal T. avendo lo stesso espressamente evidenziato che intendeva proporre il suddetto ricorso incidentale "nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Cassazione ritenga di accogliere anche uno dei motivi di censura della R.F.I. s.p.a.".

Al rigetto dei suddetto ricorso principale segue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 31,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2009

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